
Cari amici di Abmnews di seguito pubblichiamo per intero il D.L. del 3-8-2007 riguardante le nuove norme sulla sicurezza stradale che condividiamo in pieno.Perché in un nazione CIVILE si deve obbligare un governo e le forze dell’ordine a diventare dei guardiani degli automobilisti? Non siamo in grado di rispettare delle regole di convivenza civile? Basterebbe solo un po’ di attenzione e di coscienza per non mettere a rischio la nostra vita e quella degli altri.Grazie Signor Ministro per la sua attenzione in materia di sicurezza stradale. Speriamo, in questi giorni di grande esodo, di diventare più rispettosi del prossimo e di noi stessi….

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché di ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge
ART. 1
(Disposizioni in materia di guida senza patente)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro
ART. 2
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente:
“1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.”;
b)dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.”;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ai commi 1 e
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
3.All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
ART. 3
(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. Chiunque supera di oltre
9-bis. Chiunque supera di oltre
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo
e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso “Art.
3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 4
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
“3.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro
3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso “Art.
ART. 5
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro
b) con l’ammenda da euro
c) con l’ammenda da euro
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
b) al comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
d) al comma 8, primo periodo, le parole: “del comma
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“ 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1–ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo
c) il comma 7 è soppresso;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
ART. 6
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale
in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere, dopo le parole: “ e delle regole di comportamento degli utenti” le seguenti: “, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a)la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b)le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
ART. 7
(Norme di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente decreto-legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
ART. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Che schifo, la nuova 500 con il motore più piccolo è troppo potente per chi ha la patente da meno di 3 anni, e voi site pure d’accordo.
rileggi bene l’articolo…
la limitazione a 50 kw/tonnellata si applica ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata dopo 180 giorni dall’entrata in vigore di questo decreto.
nessun problema quindi se hai preso la patente da poco(come me) o se la prenderai nei prossimi 3 mesi.
ciao
L’articolo l’ho letto bene e la patente ce l’ho da 13 anni. Il limite di 50kw/ton è ridicolo. Assurdo che utilitarie del calibro della 500, con il motore più piccolo, non potranno essere guidate dai neopatentati. Questi la devono smettere di tirare di coca e fare le leggi.
condivido le idee del ministro sul DL ,ma non basta prima bisogna fare prevenzione.
spero che chi ha scritto nell’articolo che “condivide” il nuovo ddl prenda una multa di 8000 euro perchè su una strada sicurissima (rettilineo, nessuna auto, giornata soleggiata, 2 corsie) andava a 100 invece del limite di 50 messo li per far cassa.
fabiodeep sn d’accordo con te…naturalmente se uno è incapace di guidare,può skiantarsi sia con una ferrari che con una 600,e quindi causare gravi conseguenze
purtroppo sti b.a.s.t.a.r.d.i di politici non hanno un kaiser da fare e se la prendono con noi,quando in realtà dovrebbero occuparsi delle cose + importanti;ad esempio evitare brutte figure alla nostra nazione,che x l’episodio delle 570.000 auto blu dei politici è stata ridicolizzata da tutto il mondo…
ragazzi vi saluto e vi auguro buone vacanze…ciao